ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO
Servizi Sicurezza Italia è autorizzata dal Ministero degli Interni per la fornitura professionale dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi così come previsto dal DM 6 ottobre 2009, impiegando altresì Operatori Professionisti iscritti nell’ elenco Prefettizio ed in possesso dei requisiti di cui al Decreto Maroni del 06/10/2009 ART. 1 P.TO 4.
LE MANSIONI PRINCIPALI DI UN ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO (ASC)
- Controlli preliminari: osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti che possano mettere a rischio l’incolumità o la salute delle persone; adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all’accessibilità delle vie di fuga.
- Controlli all’atto dell’accesso del pubblico: presidio degli ingressi e regolamentazione dei flussi, verifica dell’eventuale possesso del titolo di accesso qualora previsto, controllo sommario visivo delle persone volto ad individuare l’introduzione di sostanze pericolose.
- Controlli all’interno del locale: attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni o regole di comportamento, concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l’esercizio di pubbliche funzioni né l’uso della forza
Il servizio si articola attraverso un piano strategico realizzato a regola d’arte per organizzare e portare a termine ogni singolo dettaglio e gli obiettivi della manifestazione, evento o concerto.
La nostra priorità è quella di garantire un servizio serio, professionale e impeccabile che non sia di intralcio allo svolgimento dell’evento o al divertimento del pubblico. Per questo motivo ci avvaliamo del miglior personale possibile e lo addestriamo per essere efficace e costantemente preparato ad affrontare ogni rischio o situazione.
Gli addetti alla sicurezza eventi di Servizi Sicurezza Italia sono dotati e supportati da strumenti tecnologici all’avanguardia per garantire in ogni occasione il massimo livello del servizio e tempestività di reazione agli imprevisti.
LE RESPONSABILITA' DELL' ORGANIZZATORE
Obblighi sulla Sicurezza per gli Organizzatori di Eventi
In merito alle Circolari Ministeriali, le quali gli obblighi degli organizzatori di eventi? (per inciso, si considera organizzatore di eventi “chiunque organizzi qualsiasi evento o manifestazione, anche no profit”). Si legge nel testo della circolare: “Con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, l’iniziativa spetta all’organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento, l’istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l’indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.”
Per chiarire meglio: il documento stabilisce che sono i sindaci/presidenti delle Commissioni a dover informare le prefetture circa le specifiche problematiche connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti.
I NOSTRI TECNICI SI PREOCCUPANO DI OGNI ASPETTO
La nuova normativa aumenta il potere decisionale dei sindaci nella valutazione dei punti critici e problematici di ogni singolo evento, e la Prefettura, come si evince a seguito, acquisisce un ruolo sempre più centrale nello stabilire la procedura di autorizzazione di eventi complessi.
Quindi, come si legge nello stralcio della norma sopra riportata, una volta che il Comune ha ricevuto la documentazione prodotta dall’organizzatore e ritiene necessaria una valutazione dei rischi, passerà “per competenza” alla Prefettura, la quale dovrà sottoporre l’argomento all’esame del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, coinvolgendo anche il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.
Questa “equipe”, sarà la sola a stabilire, come cita la circolare stessa: (omissis)…” saranno definiti i dispositivi di security, nonché valutati quelli di safety, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall’organizzatore, ove ciò risulti necessario in un’ottica di ottimizzazione dell’efficacia del generale dispositivo di sicurezza.
A questo fine, il Comitato potrà fare riferimento all’unito documento, recante “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” – che sostituisce le “Linee guida” allegate alla circolare del 28 luglio 2017 – quale utile supporto per l’individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza. Valuteranno le SS.LL. l’opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle altre istituzioni e realtà associative interessate, allo scopo di rendere le prescrizioni di carattere generale ivi contenute maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate in sede locale.” (omissis)…
In sostanza, i sindaci potranno quindi più facilmente autorizzare gli eventi che riguardano fiere, mostre e sagre, mentre per i concerti in piazza e anche situazioni come i luna park andrà coinvolta la Commissione di vigilanza. Solo gli eventi particolarmente rilevanti saranno oggetto di valutazione per l’applicazione della nuova normativa.
È importante ricordare che l’art. 141 del Regolamento T.U.L.P.S. permette di sostituire il verbale della Commissione con la relazione di un tecnico solo per iniziative fino a 200 persone. Quindi sarebbe auspicabile da parte delle autorità, di un chiarimento su questo punto di non secondaria importanza, confermando se effettivamente l’articolo resta valido o quali procedure si devono seguire in conformità alla nuova direttiva.
Non viene menzionato nulla in merito agli oneri e i costi economici relativi agli obblighi descritti e se questi sono tutti a carico dell’organizzatore, ma considerando che in precedenza lo erano diamo per assunto che lo siano tutt’ora, vale la pena comunque che vi informiate in sede di richiesta autorizzativa.
Le linee guida sulla sicurezza negli eventi
Le linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità sono indicate dalla Direttiva 18 luglio 2018, n. 11001, che oltre alla normativa stessa riporta tutte le indicazioni in merito a:
– Normativa presa a riferimento
– Requisiti di accesso all’area
– Percorsi di accesso all’area di deflusso del pubblico
– Capienza dell’area della manifestazione
– Suddivisione della zona in settori (incluso uno schema esemplificativo di suddivisione in settori)
– protezione antiincendio
– Gestione dell’emergenza-piano di emergenza ed evacuazione a seguito della valutazione dei rischi. Sarà a cura del responsabile della manifestazione redigerlo, secondo parametri precisi indicati nella direttiva.
I nostri tecnici abilitati sono in grado di gestire ogni singolo aspetto legato al Tuo evento, contattaci per una consulenza.