LA SICUREZZA NEL TEMPO DEL COVID 19
Sembrava quasi impossibile conviverci ma nelle ultime settimane abbiamo dato prova di grande responsabilità ed iniziativa nel contenimento della pandemia, nuove strategie in linea con le norme ministeriali ma anche nuove frontiere operative mai sperimentate in passato.
Una lunga lista fatta di prescrizioni, norme, buon senso e opportunità, avvolgono le nuove frontiere della Sicurezza e Vigilanza, come in ogni emergenza vale la pena essere prudenti, la parola d’ordine è la tutela del pubblico, dei clienti ed utenti che frequentano un sito, un’attività commerciale o una piazza.
Abbiamo modificato radicalmente il nostro modo di frequentare gli spazi pubblici, è richiesta maggiore consapevolezza e salvaguardia della saluta nel rispetto reciproco. Un grande plauso va agli Operatori della Sicurezza che ancora oggi sono in prima linea a volte anche per far rispettare le elementari norme igienico sanitarie previste dai DCPM degli ultimi mesi. Il personale di Sicurezza ha affrontato senza precedenti un incarico molto importante, permettendo alle attività commerciali autorizzate all’apertura la continuità lavorativa. Hanno contingentato le presenze e regolando i flussi.
Nonostante le chiare prescrizioni ministeriali molti esercizi non rispettano le minime norme, i numerosi controlli delle autorità hanno dato numerose esecuzioni e provvedimenti emessi dai Questori di molte Città Italiane, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nei confronti di molti pubblici esercizi, con cui è stata disposta la contestuale sospensione delle licenze per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per 5 giorni.
Il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 ha consentito la riapertura di tutti gli esercizi commerciali, superando la limitazione ancora ribadita nel dpcm 26 aprile 2020.
Certamente la diminuzione dei nuovi casi di contagio ha incoraggiato la graduale ripresa delle attività, ma la breve distanza tra i due provvedimenti (26 aprile /16 maggio) ci indica che il cambiamento non è dovuto solo ai numeri del contagio. Ciò che è cambiato, è anche lo spirito della legislazione d’urgenza. E’ pacifico infatti che anche oggi non esiste un rischio “zero” e che ancora l’epidemia non è finita, tuttavia proprio il protrarsi dell’emergenza non consente più di tergiversare sulla ripresa delle attività economiche, per scongiurare quanto più è possibile, il disastro economico del Paese. Il confronto con l’esperienza di altri Stati europei, che non hanno fermato del tutto le attività economiche durante l’emergenza, ha indotto infine anche il legislatore italiano a imperniare le misure da adottare facendo leva sul principio di Responsabilità dei cittadini, degli esercenti e dei datori di lavoro. Si può riaprire dunque, purché si diventi partecipi della responsabilità nella prevenzione del contagio, per il quale, ancora ad oggi, il distanziamento sociale e l’attuazione di regole igieniche rigorose, restano le uniche forme di difesa. In questo senso i protocolli per la riapertura di ciascuna attività rappresentano una sorta di intesa, una specie di patto, tra Stato e cittadini, per la condivisione della responsabilità che derivano dalla riapertura del Paese.
Con la consapevolezza quindi che il rispetto del contenuto dei protocolli rappresenta un impegno assunto dai cittadini nella gestione del rischio epidemico, e che dal successo del loro funzionamento dipende la possibilità di scongiurare un futuro lockdown, esamineremo nel dettaglio le prescrizioni previste per la riapertura degli esercizi commerciali al dettaglio nella normativa nazionale, ed in particolare nell’allegato 11 al DPCM 17 maggio 2020, dando conto delle eventuali specificazioni dei principali protocolli regionali in vigore.
La cornice normativa: Linee guida nazionali. Conferenza Stato Regioni. Protocolli Regionali
La norma di riferimento che consente la riapertura degli esercizi commerciali, stavolta è stata affidata non al DPCM ma al Decreto Legge del 16 maggio 2020, n. 33, che all’art. 1 dispone la cessazione di tutte le misure limitative della libertà di circolazione dei cittadini all’interno del territorio regionale, e consente, al comma 14, la riapertura delle attività economiche e produttive, purché rispettino il contenuto degli specifici protocolli o linee guida studiati per prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento. Il decreto legge affida poi alle Regioni, alla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, il compito di adottare specifici protocolli, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali.
Nell’ottica quindi di offrire una uniformità di criteri di carattere nazionale, che le singole regioni potranno meglio specificare sul territorio, viene adottato il DPCM 17 maggio 2020 contenente le disposizioni di attuazione al Decreto Legge del 16 maggio. Negli allegati al dpcm sono previste, per ciascuna categoria, le linee guida nazionali cui attenersi per la riapertura delle attività.
Tali misure riprendono e precisano quanto previsto più genericamente per tutte le attività di impresa nel Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali, del 24 aprile 2020 di regolamentazione per il contenimento del Covid.
La Conferenza Stato Regioni ha adottato il 16.05.2020 Linee Guida condivise, per ciascuna categoria economica, fra cui anche il commercio al dettaglio, fissando le misure da ritenere obbligatorie. A loro volta le singole Regioni hanno adottato i propri protocolli, alcuni sostanzialmente in aderenza al documento della Conferenza Stato Regioni, altre fornendo maggiori indicazioni di dettaglio sulle singole misure da adottare.
Principi quadro per l’esercizio del commercio al dettaglio
Per l’attività di commercio al dettaglio, la normativa nazionale fissa i criteri fondamentali(art. 1 del DPCM lett. dd)) per la riapertura delle attività:
- assicurare una distanza interpersonale di almeno 1 metro tra le persone;
- assicurare l’ingresso delle persone in modo dilazionato;
- impedire di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario ad effettuare gli acquisti;
I predetti criteri generali sono ulteriormente declinati nelle misure indicate dall’allegato 11 al DPCM “misure per gli esercizi commerciali”, (che si rifà all’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 già elaborato per i soli negozi di generi alimentari e di beni di prima necessità).
Le misure dell’allegato 11 vanno lette unitamente alle linee guida della Conferenza Stato Regioni, e al Protocollo della Regione di appartenenza dell’esercizio commerciale, verificando se le previsioni regionali stabiliscano eventuali peculiarità o maggiori obblighi a carico dell’esercente. (FONTE ALTALEX)